AI FINI DELLA LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI TECNICI NON È SUFFICIENTE L’AFFERMAZIONE CHE QUESTI ULTIMI ATTENGONO AL PROPRIO KNOW HOW.

Nel settore degli appalti pubblici spesso l’operatore economico presenta un’offerta tecnica contraddistinta dalla sussistenza di elementi altamente qualificati che necessitano una particolare tutela, proprio a causa degli elevati standards di qualità.

Il Consiglio di Stato, Sez. V, 17/07/2025, n. 6280 è intervenuto sulla questione e, in particolare, sulle limitazioni dell’eventuale esercizio del diritto di accesso proprio in relazione alla suddetta documentazione.

In particolare, la Sezione non ha condiviso quanto sostenuto dall’appellante, a detta della quale l’attività di vigilanza, nella quasi totalità, per la sua stessa natura, imponga condizioni di segretezza. In particolare, i magistrati hanno precisato che, in relazione alla tutela dei clienti, sussiste sicuramente la necessità che siano adottate forme di precauzioni nella diffusione di determinate informazioni. Tuttavia, la segretezza non deve interessare il modulo organizzativo generale della citata attività di vigilanza e delle offerte nel contesto di una procedura di evidenza pubblica dove deve realizzarsi la massima trasparenza degli atti.

Peraltro, i giudici hanno sostenuto che quanto dichiarato dall’appellante riguarda, in modo alquanto generico, proprio la struttura organizzativa e funzionale dell’impresa. Pertanto, il supremo Organo di giustizia amministrativa ha individuato quale documentazione, concernente il know how, possa essere oggetto, o meno, di ostensione. In particolare, i giudici hanno ribadito che “ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è … sufficiente l’affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how. Infatti, onde perseguire un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica, l’ostensione può essere negata solo laddove sussista un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento; inoltre, la stessa informazione deve presentare effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti”.

Da ciò il Consiglio di Stato ha dedotto che è necessario che l’operatore economico, al fine della tutela dei propri segreti tecnici e commerciali, consapevole che la partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica lo espone ad esigenze di trasparenza, deve individuare in modo chiaro la particolare competenza/conoscenza/esperienza/procedura, sviluppata ed usata nell’esercizio della sua attività professionale, che intende mantenere riservata, in quanto idonea a garantirne il suo successo e la sua competitività nel mercato di riferimento. Laddove l’allegazione sul punto sia del tutto lacunosa, generica e carente,-hanno continuato i giudici- non consentendo neppure di verificare se l’elemento in esame presenti effettivamente i caratteri di cui all’art. 98 (Oggetto della tutela) del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) (e, cioè, se sia effettivamente segreto o, al contrario, già noto e generalmente accessibile agli operatori del settore, se abbia un valore economico e se sia sottoposto a misure di protezione adeguate), la riservatezza non è configurabile. Di conseguenza, – ha concluso il Consiglio di Stato- prevale necessariamente il diritto di difesa del controinteressato, ferma restando la persistente tutela, tramite gli strumenti appropriati (quali, ad esempio, l’art. 2598 c.c. -Atti di concorrenza sleale-), in caso di un uso improprio, da parte degli altri partecipanti alla procedura, delle informazioni acquisite relativamente all’organizzazione del proprio concorrente. 

Avv. Giuseppe Pinelli.

Avv. Marco Natoli.

Leave a Comment