Cittadinanza iure sanguinis e riforma del 2025: il Tribunale di Avellino rimette nuovamente l’art. 3-bis alla Corte costituzionale

l nuovo caso riguarda una minore nata all’estero da un genitore riconosciuto cittadino italiano dalla nascita. Dopo la sentenza n. 63/2026 e il rinvio alla Corte di giustizia disposto con l’ordinanza n. 147/2026, il problema della retroattività della riforma torna davanti alla Consulta sotto una prospettiva particolarmente significativa.
Con ordinanza del 15 settembre 2026, il Tribunale di Avellino ha sollevato una nuova questione di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis della legge n. 91/1992, introdotto dal decreto-legge n. 36/2025 e successivamente convertito nella legge n. 74/2025.
La questione riguarda uno degli aspetti più controversi della riforma della cittadinanza italiana del 2025: l’applicazione delle nuove limitazioni allo iure sanguinis anche alle persone nate prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.
Il caso presenta, tuttavia, una caratteristica particolare: protagonista del giudizio è una minore nata all’estero, il cui genitore è stato riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli. Il procedimento nasce dal rifiuto dell’Ufficiale dello stato civile del Comune di Solofra di trascrivere l’atto di nascita della minore.
Il punto centrale: cittadinanza “mai acquistata” o cittadinanza retroattivamente eliminata?
L’art. 3-bis della legge n. 91/1992 stabilisce, salvo le eccezioni previste dalla stessa disposizione, che chi è nato all’estero ed è titolare di un’altra cittadinanza sia considerato come non avere mai acquistato la cittadinanza italiana, anche quando la nascita sia avvenuta prima della riforma del 2025.
Il Tribunale di Avellino concentra la propria attenzione proprio su questa formulazione.
Secondo il diritto vivente formatosi prima della riforma, infatti, la cittadinanza iure sanguinis veniva acquistata a titolo originario e direttamente alla nascita. Il successivo procedimento amministrativo o giudiziario non attribuiva la cittadinanza, ma si limitava ad accertare uno status già esistente.
Da questa premessa il Tribunale trae una conseguenza importante: se un soggetto era già cittadino in base alla legge vigente al momento della sua nascita, stabilire successivamente che egli debba essere considerato come se non avesse “mai acquistato” la cittadinanza può produrre, nella sostanza, un effetto assimilabile a una revoca ex tunc o a una perdita retroattiva dello status civitatis.
La questione non è dunque soltanto terminologica. Riguarda la possibilità per il legislatore di modificare oggi le conseguenze giuridiche di un fatto – la nascita da cittadino italiano – già verificatosi sotto una diversa disciplina.
Perché il caso della minore è particolarmente significativo
La peculiarità della vicenda di Avellino rende ancora più evidente il problema.
Il genitore della minore è stato riconosciuto giudizialmente cittadino italiano iure sanguinis. Ma, secondo la tradizionale ricostruzione della Corte di cassazione, quella sentenza non avrebbe “creato” la cittadinanza del genitore: ne avrebbe semplicemente accertato l’esistenza sin dalla nascita.
Ne consegue che, seguendo il diritto vigente prima della riforma, al momento della nascita della minore il suo genitore era già giuridicamente cittadino italiano.
Il problema diventa allora particolarmente delicato: la nuova legge non interviene soltanto sulla futura possibilità di un discendente di ottenere il riconoscimento della cittadinanza, ma incide sulla conseguenza che la legge vigente al momento della nascita collegava automaticamente alla filiazione da un cittadino italiano.
È proprio sulla base di questa ricostruzione che il giudice di Avellino ritiene rilevante la questione e afferma che, in assenza dell’art. 3-bis, la domanda di trascrizione sarebbe stata fondata.
Il precedente della sentenza n. 63 del 2026
L’ordinanza deve però essere letta alla luce della recente sentenza n. 63 del 2026 della Corte costituzionale.
In quella decisione, pronunciata sulla precedente ordinanza del Tribunale di Torino, la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni relative agli artt. 2 e 3 della Costituzione.
La Corte ha qualificato la nuova disciplina non come revoca di una cittadinanza già posseduta, ma come “preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza italiana”.
Secondo questa ricostruzione, la posizione di chi non aveva ancora ottenuto un riconoscimento formale dello status non sarebbe equiparabile a quella di un cittadino la cui cittadinanza viene successivamente revocata.
Questo precedente rappresenta indubbiamente un elemento importante per il nuovo giudizio di Avellino, perché il Tribunale ripropone il tema della ragionevolezza, dell’affidamento e della natura retroattiva dell’intervento legislativo in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.
Ma il quadro, nel frattempo, è cambiato.
L’ordinanza n. 147/2026 e il rinvio alla Corte di giustizia dell’Unione europea
Con la successiva ordinanza n. 147 del 2026, la stessa Corte costituzionale ha infatti deciso di interrogare la Corte di giustizia dell’Unione europea sulla compatibilità dell’art. 3-bis con gli artt. 9 TUE e 20 TFUE.
Il quesito sottoposto a Lussemburgo è particolarmente rilevante: la CGUE dovrà stabilire se il diritto dell’Unione consenta a uno Stato membro di introdurre una disciplina che configuri una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza nazionale anche nei confronti di persone nate all’estero prima dell’entrata in vigore della nuova legge e titolari di un’altra cittadinanza.
È significativo che la Corte costituzionale abbia disposto il rinvio pur ribadendo formalmente la qualificazione già contenuta nella sentenza n. 63/2026.
La Consulta continua cioè a ritenere che l’art. 3-bis configuri una “preclusione originaria” e non una revoca. Tuttavia, ha riconosciuto che occorre verificare se anche una misura così qualificata, quando incide retroattivamente sulla posizione di persone già nate, sia compatibile con il sistema della cittadinanza dell’Unione.
Il giudizio costituzionale relativo alle ordinanze di Mantova e Campobasso è stato pertanto sospeso in attesa della risposta della Corte di giustizia.
Anche il procedimento già pendente davanti alla Consulta riguarda un minore
Il collegamento con il caso di Avellino è ancora più stretto perché uno dei procedimenti confluiti nell’ordinanza n. 147/2026 riguarda anch’esso un minore nato in Brasile, figlio di una madre riconosciuta cittadina italiana con sentenza giudiziale.
La Corte costituzionale ricorda espressamente che, secondo il Tribunale di Mantova, sulla base della disciplina precedente la domanda del minore sarebbe stata fondata, mentre l’art. 3-bis conduce alla conclusione opposta.
La nuova ordinanza di Avellino si inserisce quindi in una questione che non è più soltanto teorica: il rapporto tra la riforma del 2025, la cittadinanza acquisita per nascita e la posizione dei figli minorenni di cittadini riconosciuti iure sanguinis è ormai direttamente al centro del dialogo fra giudici italiani, Corte costituzionale e Corte di giustizia dell’Unione europea.
Gli artt. 2, 3 e 22 della Costituzione
Avellino rimette la questione alla Corte costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3 e 22 Cost.
Per gli artt. 2 e 3, il Tribunale valorizza il principio di ragionevolezza e quello della tutela dell’affidamento nella certezza del diritto. Secondo il giudice, la riforma inciderebbe su situazioni che, secondo il diritto vigente sino al 27 marzo 2025, dovevano ritenersi già perfezionate.
Particolarmente interessante è anche il richiamo all’art. 22 della Costituzione, secondo cui nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici.
L’ordinanza osserva che, sebbene la riforma sia formalmente costruita come una disciplina del mancato acquisto, resta dubbia la compatibilità costituzionale di una norma che produca sostanzialmente l’eliminazione retroattiva di uno status precedentemente acquisito.
È un fronte distinto da quello europeo e che la nuova decisione della Corte costituzionale dovrà valutare tenendo conto sia della propria sentenza n. 63/2026, sia degli sviluppi derivanti dal rinvio pregiudiziale già pendente davanti alla CGUE.
Una questione tutt’altro che chiusa
L’ordinanza di Avellino conferma che il contenzioso sulla riforma della cittadinanza del 2025 è ancora in piena evoluzione.
La sentenza n. 63/2026 ha certamente stabilito un principio importante, qualificando l’art. 3-bis come una disciplina di preclusione all’acquisto e non di revoca.
Ma l’ordinanza n. 147/2026 dimostra che la questione non può considerarsi definitivamente risolta: la stessa Corte costituzionale ha ritenuto necessario chiedere alla Corte di giustizia se una simile preclusione, applicata anche a persone nate prima della riforma, sia compatibile con il diritto dell’Unione.
Il caso di Avellino aggiunge un elemento particolarmente delicato: la posizione del minore nato da un soggetto che il giudicato riconosce essere cittadino italiano sin dalla nascita.
È probabilmente proprio in fattispecie come questa che emerge con maggiore evidenza il nodo fondamentale della riforma: stabilire se sia realmente possibile qualificare come semplice “mancato acquisto” ciò che, secondo il diritto vigente al momento della nascita, costituiva invece l’acquisizione automatica di uno status personale.
La risposta della Corte di giustizia e le successive decisioni della Corte costituzionale saranno quindi decisive per definire definitivamente l’ambito temporale e la stessa tenuta giuridica della riforma del 2025.
