LE SORTI DEL SOCIO DELLA SOCIETÀ ESTINTA
Aderendo a quanto già stabilito dalle Sezioni Unite, la Corte di Cassazione, mediante ordinanza 30166 del 15 novembre 2025, afferma i seguenti principi di diritto:
1. “I n tema di estinzione di una società di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, in caso di mancato esaurimento di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si verifica un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società si trasferisce ai soci, a prescindere dal fatto che questi abbiano o no percepito somme, con la conseguenza che questi subentrano nella posizione processuale della società estinta, diventando legittimati passivi nel processo in corso o in quello successivo. L’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui all’ art. 2495 del Codice civile (comma 3, già comma 2), non rileva come condizione dell’azione, ma integra la misura massima dell’esposizione debitoria personale dei soci. Ne consegue che l’interesse ad agire del creditore non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione di utili in base al bilancio finale di liquidazione, potendosi radicare in altre evenienze, quali, ad esempio, la sussistenza di sopravvenienze attive o la escussione di garanzie”.
2. “In tema di estinzione di una società di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, e di successione ad essa dei soci, conseguente al mancato esaurimento di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, il socio della società estinta che sia stato convenuto ab origine o che sia stato chiamato in giudizio in sua vece a seguito dell’estinzione della società originariamente convenuta nel corso del giudizio, qualora venga riconosciuta l’esistenza del diritto nei confronti della società, risultando soccombente quanto a tale riconoscimento, correttamente viene condannato alle spese senza che rilevi l’avere o non avere percepito utili ed indipendentemente dalla somma eventualmente percepita, atteso che rispetto alla posizione di legittimato passivo all’accertamento del diritto verso la società tali circostanze sono irrilevanti”.
La vicenda
Una signora chiedeva al Tribunale Ordinario di Roma la condanna del Comune al risarcimento del danno patito a seguito di una caduta sul marciapiede per via di una buca. Il Comune eccepiva il difetto di legittimazione passiva chiamando in causa, ai fini di manleva, la società affidataria della manutenzione e della sorveglianza del tratto stradale controverso.
Il Tribunale adito rigettava la domanda dell’attrice e quest’ultima, dunque, provvedeva ad impugnare il provvedimento di primo grado. Per contro, il Comune chiedeva – in via incidentale – l’accoglimento della domanda di manleva verso la società di manutenzione stradale, nelle more cancellata dal registro delle imprese.
Dopo aver disposto la rinnovazione della notifica nei confronti del socio unico (che rimaneva contumace) della ridetta società, la Corte di Appello adita accoglieva l’appello principale e condannava il socio unico a tenere indenne il Comune dalle somme da versare in esecuzione della decisione.
Il socio unico, infine, contestava in Cassazione la sentenza impugnata sul presupposto della sua carenza di legittimazione passiva. Non avendo riscosso nulla in sede di riparto sulla base del bilancio finale di liquidazione, costui sosteneva di non dovere rispondere di nulla.
La Cassazione, aderendo al principio di diritto già espresso dalle Sezioni Unite (sentenza 3625/2025), rigettava il ricorso sulla base dei suesposti principi di diritto.
Conclusioni
La pronuncia in esame ribadisce che, a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, i soci subentrano nei rapporti non definiti, assumendo la posizione processuale della società estinta. La mancata percezione di utili in sede di liquidazione non esclude la loro legittimazione passiva, rilevando solo ai fini dell’eventuale limite quantitativo della responsabilità. Pertanto, il creditore mantiene interesse ad agire anche in presenza di sopravvenienze attive o garanzie escutibili. Ne consegue che il socio convenuto in luogo della società può essere condannato alle spese e alle obbligazioni accertate, indipendentemente da somme percepite. La Cassazione, conformandosi alle Sezioni Unite, rigetta il ricorso e conferma la responsabilità del socio unico della società estinta.
