DALLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA DERIVA L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE IMMEDIATA NEI CONFRONTI DELL’AMMINISTRAZIONE CHE GESTISCE IL M.E.P.A..

  • La fattispecie.

In una controversia instaurata nel settore dei contratti pubblici, pervenuta innanzi al Consiglio di Stato, l’appellante ha presentato domanda per l’iscrizione al mercato elettronico della pubblica amministrazione, gestito da Consip. Tuttavia, l’interessato, in tale momento, non era in possesso dello specifico livello di qualificazione richiesto per poter partecipare alla selezione.

Peraltro, si precisa che la stessa ricorrente ha ammesso di aver reso, nel corso della procedura, una dichiarazione inesatta e, quindi, non veritiera.

  • La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 06/02/2026, n. 989.

Nel concreto il Supremo Consesso di giustizia amministrativa ha affermato che proprio dalla dichiarazione non veritiera, pur se resa in buona fede, in considerazione dell’asserita necessità di superare le difficoltà tecniche collegate alla piattaforma telematica, deriva l’obbligo per il soggetto coinvolto di compiere una determinata attività. Quest’ultima consiste nel dover effettuare una segnalazione immediata alla stazione appaltante – sia dell’inesatto contenuto della propria dichiarazione sia delle problematiche del sistema- nei confronti dell’Amministrazione che gestisce il M.E.P.A., (Mercato Elettronico della PA), prima della partecipazione ad una specifica gara.

Infatti, solo l’Amministrazione può, da un lato, valutare le conseguenze della dichiarazione non veritiera e prevenire eventuali indebiti vantaggi e, dall’altro lato, indicare all’operatore la soluzione già esistente o, se necessario, intervenire sul sistema. Tutto questo, al fine di risolvere il problema riscontrato nei confronti di tutti i soggetti privati, che altrimenti, potrebbero subire un pregiudizio.

A tal proposito il Collegio ha rammentato che tale obbligo sorge in virtù dei doveri di buona fede e di comportamento corretto e diligente, criteri che sono strettamente connessi alla solidarietà sociale, di cui all’art. 2 Cost., e al neminem laedere, ai sensi dell’art. 2043 c.c.. Quindi, tali adempimenti incombono su tutti gli operatori economici, anche in fasi indipendenti o solo propedeutiche rispetto alla gara o alla conclusione del contratto.

Nella fattispecie oggetto di esame, il Collegio ha puntualizzato che l’introduzione di una dichiarazione non veritiera in una piattaforma digitale pubblica può avere effetti e conseguenze che sfuggono al controllo ed alla previsione dello stesso partecipante alla competizione. Di conseguenza, quest’ultimo è tenuto, nel suo interesse, a segnalare l’inesattezza o l’imprecisione contenuta nella comunicazione, al fine di conformare la sua azione ai parametri di diligenza pretesi nei settori pubblici.

Peraltro, i magistrati hanno ricordato un proprio recente intervento (Cons. Stato, Sez. V, 25 settembre 2024, n. 7798) con il quale si è sostenuto che le imprese che partecipano a gare d’appalto pubbliche devono dimostrare un elevato grado di professionalità e diligenza, superiore alla media.

Ma non solo.

I sopra indicati giudici hanno ulteriormente precisato che tale diligenza non riguarda solamente l’esecuzione del contratto, ma si estende anche alle fasi preliminari e di preparazione, incluse proprio la redazione dei documenti necessari per presenziare alla gara.
Di seguito la Sezione ha rammentato, come sopra detto, che tale dichiarazione non veritiera può avere conseguenze sugli altri competitori. Per cui, anche la buona fede, che impone di salvaguardare l’interesse altrui, comporta proprio l’obbligo di un avviso immediato, strumentale a porre tutti i privati nelle stesse condizioni.

In conclusione, il Collegio ha dichiarato che gli obblighi di correttezza e buona fede sono stati esplicitati, come è noto, dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , agli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1[1].

A tal proposito, il medesimo Consiglio di Stato ha rilevato che tali descritti adempimenti costituiscono applicazioni dei principi e delle regole generali già vigenti nell’ordinamento.

Avv. Giuseppe Pinelli.

Avv. Marco Natoli.


[1] Art. 2. (Principio della fiducia)

  1. L’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

-omissis-

Art. 5. (Principi di buona fede e di tutela dell’affidamento)

  1. Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento.

-omissis-

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