LA DECISIONE DI NON SUDDIVIDERE UN APPALTO IN LOTTI DEVE ESSERE GIUSTIFICATA.

La semplificazione procedurale nel settore dei contratti pubblici è caratterizzata dal dare la possibilità a tutti i competitori di partecipare alla gara pubblica. Infatti, la par condicio creditorum è garantita dalla presenza nella selezione della maggior parte degli operatori economici e, in primis, delle micro, piccole e medie imprese.

Tutto questo si realizza quando la stazione appaltante decide di suddividere in lotti le operazioni della stessa gara pubblica, attività che sono disciplinate, come è noto, dall’articolo 58 (Suddivisione in lotti) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).

Tuttavia, in specifiche condizioni, la suddetta amministrazione può decidere di non ricorrere alla procedura prevista dal richiamato art.58 del d.lgs. 36/2023, ma condizione che il soggetto pubblico rispetti determinati parametri.

Il Consiglio di Stato, Sez. III, 26/01/2026, n. 600 è intervenuto di recente sulla questione.

In particolare, il Supremo Organo di giustizia amministrativa ha stabilito che è possibile derogare alla regola della sopra indicata suddivisione in lotti mediante specifica motivazione, contenuta nel bando o nell’avviso di indizione della gara.

Infatti, la decisione di non frazionare un appalto in lotti, ovvero quella di spartirlo in macrolotti e, quindi di non parcellizzare ulteriormente la commessa, dovrà essere giustificata da valutazioni di carattere tecnico-economico. Tale giudizio deve essere compiuto nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, oltre che dell’adeguatezza dell’istruttoria.

Inoltre, la Sezione ha rimarcato il fatto che il più volte ricordato articolo 58 costituisce il crocevia tra i principi di concorrenza, par condicio ed accesso delle PMI al mercato, da un lato, ed il principio di buon andamento – con i suoi corollari dell’efficienza, efficacia, economicità e risultato utile dell’azione amministrativa – dall’altro.

Conseguentemente, i magistrati hanno ricordato che la costante giurisprudenza dell’ Organo di appello ha ritenuto che il medesimo frazionamento in lotti sia un “principio generale adattabile alle peculiarità del caso di specie” e “derogabile attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata”[1], ovverosia per il tramite di una scelta che indichi e contemperi espressamente il valore o l’interesse antagonista rispetto al favor partecipationis per le PMI, che ha indotto la stazione appaltante ad optare, nel caso di specie, per l’accorpamento.

In conclusione, il Collegio ha affermato che la scelta di ricorrere all’esaminato frazionamento[2] si evince dal sistema, ed è rappresentato da due ben delineati motivi:

– dalle esigenze connesse alla funzionalità organizzativa (e, in genere, all’efficienza della prestazione contrattuale rispetto all’interesse pubblico ad essa sotteso);

– dalla convenienza economica per la stazione appaltante, normalmente favorita dalla “soluzione aggregante”.

Avv. Giuseppe Pinelli.

Avv. Marco Natoli.


[1] Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2024, n. 5359.

[2] Per tutte, Cons. Stato, sez. III, 13 novembre 2017 n. 5224.

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