PHISHING SMISHING E VISHING: COME OTTENERE IL RIMBORSO

Phishing, smishing e vishing: ecco cosa fare in caso di truffa bancaria on line e come ottenere la restituzione delle somme fraudolentemente sottratte

Se sei stato vittima di una truffa bancaria on line e la Tua Banca non vuole restituirti le somme che qualcuno ha bonificato a se stesso dal tuo conto, stai leggendo l’articolo giusto. Vediamo cosa fare in caso di truffa bancaria on line e come ottenere la restituzione delle somme sottratte in caso di phishing, smishing e vishing.

I nostri legali valuteranno il tuo caso, ti forniranno assistenza nella redazione della denuncia e proporranno ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, affinché la Banca proceda alla restituzione delle somme che ti sono state fraudolentemente sottratte.

In quasi tutti i casi seguiti dai nostri legali si giunge ad una soluzione bonaria della controversia, tale per cui la Banca o l’Intermediario procede immediatamente al rimborso delle somme sottratte al Cliente onde evitare una pronuncia sfavorevole nei propri confronti.

Ma procediamo con ordine.

Il phishing è una truffa digitale, un tentativo fraudolento di impossessarsi dei dati sensibili degli utenti. Avviene principalmente tramite email o sms ingannevoli che, utilizzando il nome o il logo di aziende note, richiedono l’inserimento di username, password, codici fiscali o addirittura codici di accesso ai conti bancari. Se si assecondano queste richieste, i dati inseriti entreranno in possesso di malintenzionati che li utilizzeranno per furti d’identità o pagamenti non autorizzati.

Che fare in questi casi? Contattaci subito!

Ed infatti, se spesso capita che la Banca neghi la propria responsabilità asserendo di aver avvertito il Cliente di porsi al riparo da tentativi fraudolenti, non sempre le cose sono così semplici e lineari.

Forse non tutti sanno che la nuova normativa di settore stabilisce la responsabilità dell’intermediario ove quest’ultimo non abbia predisposto un sistema di autenticazione forte (ABF 396/2020 Collegio di Roma su Phishing, rimborso e risarcimento banca).

Non solo.

Con una recente decisione su phishing e rimborso o risarcimento della banca, l’ABF
ha statuito che «quando l’utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento eseguita, l’utilizzazione di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l’operazione sia stata autorizzata dall’utente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi» (ABF 396/2020 Collegio di Roma su phishing, rimborso e risarcimento banca).

Dunque, se il cliente nega di aver dato la disposizione di pagamento (che potrebbe derivare da un episodio di phishing) la relativa perdita è a carico del cliente stesso solo se risulta il dolo o la colpa grave del cliente.

Di conseguenza, la banca risponde del rimborso o del risarcimento delle somme sottratte con la truffa phishing, salvo il caso in cui ciò sia avvenuto per una colpa grave del cliente.

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