UNA RELAZIONE TECNICA TROPPO LUNGA, PREDISPOSTA DALL’OPERATORE ECONOMICO, NON PUÒ ESSERE MOTIVO DI ESCLUSIONE DALLA GARA.
Una delle tematiche che garantiscono il raggiungimento dell’ottimale risultato per soggetto pubblico e parte privata nei contratti pubblici, in primis nell’aggiudicazione di una rilevante opera infrastrutturale, è sicuramente la predisposizione, da parte degli intervenienti alle selezioni, di atti sintetici e chiari.
Già il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, Codice del processo amministrativo, all’articolo 3 (Dovere di motivazione e sinteticità degli atti) ha disposto, al comma 2, che “Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione”.
Sul punto si richiama l’intervento del TAR Campania, sez. I, 23/01/2025, n. 586, a detta del quale il dovere di chiarezza e sinteticità è riferito non agli “scritti” difensivi ma più genericamente agli “atti”: il che include, evidentemente, anche i documenti depositati.
In tale contesto si cita l’ulteriore, recente pronuncia del TAR Veneto, Sez. I, 14 maggio 2025 n. 733, il quale si è soffermato sulla questione dei limiti redazionalidell’offerta tecnica e del principio di tassatività delle clausole di esclusione alla selezione pubblica.
Nella fattispecie in esame la ricorrente aveva accusato l’aggiudicataria di aver predisposto una relazione tecnica caratterizzata da un elevato numero di pagine.
In sintesi, il citato TAR ha precisato che la prescrizione sul numero massimo delle pagine della relazione tecnica allegata all’offerta deve essere interpretata cum grano salis. Peraltro, i giudici di primo grado hanno affermato che l’indicazione nella legge di gara di limiti dimensionali ha un carattere solitamente orientativo. Tale indicazione vuole favorire la speditezza dei lavori dell’Amministrazione, ma non può mai essere considerata come causa di esclusione dell’interessato dalla competizione. Infatti, in tale caso, la previsione si porrebbe in contrasto con il noto principio dell’inderogabilità delle clausole di esclusione di cui all’articolo 10 (Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209).
Successivamente il Collegio ha puntualizzato che una clausola è totalmente nulla in un determinato caso. Nello specifico, quando la stessa è interpretata nel senso che il mancato rispetto della forma in relazione alla modalità di redazione del testo determina l’esclusione dell’offerta, indipendentemente dai suoi contenuti.
In particolare, detta nullità è generata, come sopra evidenziato, per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ma anche per la violazione del dettato costituzionale, previsto dall’articolo 97 della Costituzione, prima ancora, in materia di imparzialità e di buon andamento dell’amministrazione.
Questa impostazione appare coerente con l’evoluzione giurisprudenziale e con la ratio del succitato nuovo Codice dei contratti pubblici, soprattutto con riferimento al primario principio del risultato (art. 1). Più dettagliatamente, in base a tale disposizione, deve essere privilegiata l’offerta economicamente più vantaggiosa. Allo stesso tempo, devono essere impediti atteggiamenti estremamente formalisti, indubbiamente dannosi per l’interesse pubblico.
In conclusione, il tribunale amministrativo regionale ha evidenziato che, come sopra riportato, la limitazione dimensionale della relazione tecnica rappresenta una mera indicazione; la medesima, pertanto, non può costituire causa di esclusione dalla gara.
Quanto sopra, in considerazione dell’interpretazione totalmente sostanzialista, e non più rigidamente formalista, garantita dalle norme contenute nel sopraindicato d.lgs. 36/2023. Visione sostanzialista confermata, ormai da tempo, dalla giurisprudenza e dalla dottrina maggioritaria.
Avv. Giuseppe Pinelli.
Avv. Marco Natoli.