UNA PROCEDURA DI GARA NON PUÒ RIMANERE SOSPESA SINE DIE PER CAUSE NON IMPUTABILI NÉ ALLA STAZIONE APPALTANTE NÉ ALL’AGGIUDICATARIO.
Il settore degli appalti pubblici è stato interessato da recenti e fondamentali modiche,
culminate nel decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici,
in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.
I principi richiamati dal suddetto d.lgs. 36/2023 rappresentano veri e propri canoni che sono equiparabili, per forza ed efficacia, a norme primarie in quanto gli stessi spingono la parte pubblica ed il soggetto privato a raggiungere l’agognato risultato (art.1 del d.lgs. 36/2023).
Di conseguenza l’interpretazione dottrinaria e giurisprudenziale mira sempre di più ad esaltare la portata dirompente dei menzionati criteri.
Ultimamente Tar Marche, Sez. I, 29/04/2025, n. 312 ha affrontato il tema in quanto, applicando un criterio prettamente sostanzialista. Infatti, detto Collegio ha superato rigidi formalismi che avrebbero sicuramente rallentato o, ancor più gravemente, pregiudicato, la gara pubblica.
Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici marchigiani la ricorrente aveva sostenuto l’illegittimità della determina di aggiudicazione. Secondo l’interessata tale atto era stato adottato senza che fosse stata completata la verifica del possesso in capo all’aggiudicataria dei requisiti di partecipazione alla competizione.
Tuttavia, non essendo pervenuta alcuna risposta, la stazione appaltante aveva ritenuto
che, in applicazione del suddetto principio del risultato, si potesse comunque disporre l’aggiudicazione sotto la condizione risolutiva di cui all’art. 75 (Decadenza dai benefici) del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)).
Pertanto, la Sezione, nel sottolineare l’importanza delle “circostanze concrete” che hanno connotato la procedura, ha puntualizzato che una selezione pubblica non può rimanere sospesa sine die in determinate situazioni. Più precisamente, per cause non imputabili né alla stazione appaltante né all’aggiudicatario, il quale, in caso di allungamento dei tempi di gara, dovrebbe affrontare ulteriori costi.
Infine, i giudici hanno puntualizzato che l’ordinamento prevede comunque istituti contrattuali, come quello previsto dall’ art. 1456 c.c. (Clausola risolutiva espressa) del caso di specie, finalizzati ad uno specifico scopo. In particolare, ad evitare che l’amministrazione sia costretta a proseguire il rapporto contrattuale anche nel caso in cui dalle verifiche postume emergano a carico dell’appaltatore cause di esclusione.
Avv. Giuseppe Pinelli.
Avv. Marco Natoli.