Giudizio di costituzionalità della L. 91 del 1992 – Commento alle ordinanze di sospensione del Tribunale di Bologna
L’ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna riguarda la sospensione di un processo in cui il ricorrente ha avviato un’azione contro il Ministero dell’Interno. Il giudice ha deciso di sospendere il procedimento in attesa della decisione della Corte Costituzionale su una questione di legittimità costituzionale già sollevata in un altro procedimento (RG n. 3080/2024), ritenendola rilevante anche per questa causa.
Motivazioni della sospensione
Il giudice ha giustificato la sospensione con il principio di economia processuale, sostenendo che riproporre la stessa questione di costituzionalità in migliaia di procedimenti identici sarebbe inefficiente e irragionevole. Secondo questa logica, attendere la pronuncia della Corte Costituzionale permetterebbe di evitare un’inutile duplicazione di ricorsi e di ridurre il carico di lavoro del tribunale. Inoltre, ha ritenuto che un semplice rinvio del processo a nuova udienza, senza una sospensione formale, sarebbe inappropriato perché priverebbe le parti della possibilità di impugnare l’atto davanti alla Cassazione.
Contraddizione con la giurisprudenza della Cassazione e della Corte Costituzionale
Pur apparendo motivata dall’efficienza processuale, la decisione del giudice si pone in contrasto con la giurisprudenza della Cassazione e della Corte Costituzionale, che egli stesso richiama nell’ordinanza.
Cassazione e il divieto di sospensione impropria:
- Il giudice riconosce che, secondo le Sezioni Unite della Cassazione, la sospensione di un processo non può essere disposta per mere ragioni di opportunità e che la sospensione deve avvenire solo nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 42 c.p.c.).
- Tuttavia, la sua decisione sembra rientrare proprio in quella categoria di sospensioni che la Cassazione ha più volte ritenuto illegittime, ossia le sospensioni “improprie”, disposte in attesa della decisione su una questione analoga in un altro processo senza un espresso obbligo normativo.
Corte Costituzionale e la prassi della sospensione impropria:
- Anche la Corte Costituzionale ha criticato la prassi di sospendere i processi in attesa di una sua pronuncia, affermando che tale sospensione priva le parti della possibilità di intervenire nel giudizio costituzionale, limitando il quadro delle posizioni soggettive in gioco.
- Nonostante questa giurisprudenza, il giudice di Bologna ha optato per la sospensione, giustificandola con la straordinarietà della situazione, vista la mole di cause identiche pendenti sul territorio nazionale.
Critica alla decisione del giudice
La decisione del Tribunale di Bologna solleva quindi un’apparente contraddizione: da un lato, si appella ai principi della Cassazione e della Corte Costituzionale per giustificare la sospensione; dall’altro, sembra ignorare l’indirizzo giurisprudenziale prevalente, che tende a escludere sospensioni non espressamente previste dalla legge. In particolare:
- Se la sospensione per opportunità è vietata, perché qui viene ammessa? Il giudice argomenta che il numero elevato di casi giustifichi un’eccezione, ma ciò non appare coerente con il principio di tassatività delle sospensioni.
- L’interesse alla durata ragionevole del processo viene tutelato o compromesso? Se da un lato la sospensione evita la moltiplicazione di ricorsi, dall’altro rischia di ritardare la definizione di molte cause senza una chiara previsione temporale.
Conclusione
Sebbene la decisione del giudice sia motivata da esigenze pratiche e organizzative, essa si muove in una zona grigia della giurisprudenza, ponendosi in potenziale contrasto con il principio secondo cui la sospensione del processo deve essere disposta solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Questa apparente incoerenza potrebbe essere oggetto di contestazione da parte delle parti coinvolte nel procedimento, che potrebbero impugnare la decisione davanti alla Cassazione per verificarne la legittimità.
Avv. Giuseppe Pinelli