Non obbigatorietà del Codice Fiscale per stranieri non residenti nei giudizi davanti ai Tribunali italiani
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 471/2024 del 23/07/2024, ha stabilito la non obbligatorietà dell’indicazione del codice fiscale attribuito dall’Agenzia delle Entrate, per i non residenti in territorio nazionale, in materia di istanze di gratuito patrocinio, rendendo, dunque, ammissibile l’istituto giuridico oggetto di domanda anche in assenza del codice tributario.
L’indiscussa centralità della decisione delle S.U. si focalizza nel superamento della obbligatorietà dell’indicazione del codice fiscale per i cittadini stranieri, previsto dall’art. 6 del DPR n. 605/1973.
Tale onere risulta inscindibilmente adempiuto, secondo i Giudici Supremi, dalla mera indicazione dei dati anagrafici cd. fondamentali, di cui all’art. 4 del DPR n. 605/1973.
Ora. Analizzando in termini civilistici i contenuti della pronuncia – difficilmente opinabile –, gli stessi si orientano verso un considerevole e attuale aspetto relativo alla definizione del riconoscimento della cittadinanza italiana, per gli stranieri (anche non residenti in UE).
Quanto più precisamente, siamo nella fase di rilascio del certificato che attesti la non più assoggettabilità, del provvedimento, ai mezzi di impugnazione: per ottenere tale certificazione del Tribunale, cd. Passaggio in giudicato, la parte ricorrente – che ha ottenuto l’accoglimento della domanda giudiziale sopra menzionata -, si trova dinanzi l’onere di indicare il codice fiscale necessario per il pagamento dell’imposta di registro connessa al provvedimento del giudice.
Dunque, considerata la rilevanza attuale dei procedimenti in materia di cittadinanza, l’atteggiamento della Corte di Cassazione, con ogni probabilità, sembri invitare ad un attento e delicato lavoro di approfondimento normativo volto ad esonerare il ricorrente, ovvero il suo difensore costituito in giudizio, nel momento del pagamento dell’imposta, dall’indicazione del numero di codice fiscale italiano (ancora non attribuito, il cui rilascio, da parte dell’Ente, può durare anche mesi), obbligandolo, però, alla precisa indicazione dei dati anagrafici, quali “il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso […] oltre al proprio domicilio estero”.
In sostanza e in termini strettamente essenziali, una volta ottenuto dal Tribunale il provvedimento di accoglimento della cittadinanza italiana, la non obbligatorietà, per il cittadino straniero, dell’indicazione del codice fiscale per adempiere l’imposta di registro, renderanno le fasi successive molto più veloci, così da vedersi, finalmente, attribuita definitivamente la cittadinanza italiana.