Vittoria ricorso Ata Scuola: Ministero condannato a pagare 140 mila euro

Con sentenza di accoglimento totale del 03 giugno 2021 n. 2366, il Tribunale del Lavoro di Foggia, nella persona della Dott.ssa Lucchetti, ha condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento di circa 140mila euro a titolo di differenze retributive in favore di due Ata ex Co.co.co. della scuola. Il Ministero dell’Istruzione, inoltre, è stato condannato alla ricostruzione della posizione contributiva ed al versamento dei relativi contributi previdenziali.

Dopo anni di precariato, i lavoratori – assistiti dal team di legali dello Studio PSC, Avv.ti Giuseppe Pinelli e Annamaria Zarrelli insieme con l’Avv. Chiara Samperisi – hanno proposto ricorso contro il Ministero dell’Istruzione per far valere, dinanzi al Tribunale di Foggia, l’ingiustizia della propria condizione lavorativa ed ottenere, di conseguenza, la ricostruzione della propria carriera contributiva ed il pagamento di tutte le differenze retributive maturate quantificate, per ciascuno, in circa 70mila euro.

I ricorrenti, provenienti dal bacino dei lavoratori socialmente utili (L.S.U) ed utilizzati nelle scuole statali a cui erano stati affidati ai sensi del d.lgs. n. 81/2000 e del successivo D.M. 66/2001, avevano prestato servizio dall’1.07.2001 sino al 31.08.2018, senza soluzione di continuità, presso un Istituto Scolastico in forza di plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, svolgendo mansioni di Assistente tecnico amministrativo per trentasei ore settimanali.

Secondo l’intenzione del legislatore l’affidamento di incarichi di Co.co.co. avrebbe dovuto favorire il transito di tali “collaboratori” dal bacino dei lavoratori socialmente utili alla stabilizzazione nei ruoli della pubblica amministrazione.

Ma così non è stato ed i ricorrenti hanno lavorato sin dal 01 luglio 2001 in forza di contratti solo nominalmente di collaborazione, ma in realtà celanti la sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, conclusosi soltanto il 31.08.2018, ovvero dopo aver preso parte alla procedura selettiva per titoli e colloquio, indetta ai sensi dell’art. 1 commi 619-621 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, che ha consentito la loro immissione in ruolo con contratto part-time e solo successivamente (per alcuni) con contratto full-time.

Ebbene, il Tribunale di Foggia, con la magistrale sentenza citata ha riconosciuto la (reale) natura subordinata del rapporto di lavoro svolto dai ricorrenti, sancendo il loro diritto ad ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate nel corso del tempo e quantificate – proprio in base ai conteggi depositati dagli Avvocati Pinelli, Samperisi e Zarrelli – in circa 140mila euro.

In particolare, il Tribunale di Foggia ha riconosciuto le richieste avanzate, accertando che “tra i ricorrenti e l’Amministrazione Scolastica/MIUR si è costituto un rapporto di lavoro subordinato a termine, stante la reale natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti”.

Per l’effetto “condannando il MIUR al pagamento, in favore dei ricorrente, della complessiva somma di € 67.991,80 e 67.935,56, dovuta a titolo di differenze retributive, ratei di tredicesima mensilità e compenso individuale accessorio, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali.

Tale somma è stata prontamente quantificata dal giudice, grazie al conteggio analitico depositato dagli Avvocati.

Premesso che tale arresto si inserisce nel novero di molti altri precedenti ottenuti su tutto il territorio nazionale, i predetti procuratori esprimono, assieme ai lavoratori rappresentati e difesi, grandissima soddisfazione per la pronuncia che si contraddistingue per lampante chiarezza espositiva e linearità della costruzione argomentativa.

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