L’ANAC NON EMETTE ATTI DISPOSITIVI NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO VIGILATO. L’AUTORITÀ DEVE LIMITARSI A SVOLGERE UN’ATTIVITÀ INTERPRETATIVA IN RELAZIONE ALLE VICENDE TRATTATE.

Il settore dei contratti pubblici vede la presenza di vari soggetti nelle fasi della procedura che si concludono con la definitiva aggiudicazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.

In tale contesto può assumere rilievo la tematica dei rapporti intercorrenti tra la stazione appaltante e le decisioni che sono prese dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac).

Il Tar Lazio, Roma, Sez. I quater, 11/07/2025, n. 13677   ha esaminato quanto sopra evidenziato ed ha messo in risalto proprio le interferenze che possono verificarsi tra il modus agendi dell’amministrazione ed il ruolo assunto dall’Autorità.

Nello specificotale Ente ha compiuto, a seguito della presentazione di una segnalazione, attività istruttoria. L’indagine si è concentrata essenzialmente sulla seguente questione: se la rinegoziazione concernente la proroga di un contratto sia stata compiuta nel rispetto dei requisiti di legge. A tal proposito la suddetta Autorità ha emesso la connessa deliberazione, affermando che la citata rinegoziazione era stata perfezionata in violazione della relativa normativa.

Il Collegio, impugnata tale deliberazione dall’impresa interessata, ha dichiarato inammissibile il ricorso, ricordando come la funzione dell’ANAC sia essenzialmente diretta ad emanare pareri che possano aiutare la stazione appaltante a superare gli ostacoli presentatisi.Sul punto, i giudici hanno puntualizzato che l’Autorità non ha il potere di sostituirsi od imporsi alle suddette stazioni nelle decisioni di loro competenza. Infatti, tali scelte rappresentano una chiara manifestazione di autonomia contrattuale di cui gode la p.a. In tale tematica può assumere rilievo unicamente una funzione consultiva da parte dell’ANAC, che si manifesta nella redazione di pareri di supporto e di consiglio per l’amministrazione appaltante.

Quindi, nella fattispecie de qua, tale Autorità ha vigilato sull’osservanza della disciplina legislativa e regolamentare della materia. L’apporto di tale Ente si estrinseca, quindi, nel fornire atti di orientamento per i soggetti vigilati, affinché quest’ultimi possano non incorrere nella violazione della normativa.

Pertanto, la funzione dell’Autorità non consiste nel dare vere e proprie disposizioni verso la parte controllata, ma nel fornire esclusivamente un’attività di interpretazione delle leggi di riferimento. Allo stesso tempo tale Ente è in grado di evidenziare tutte quelle criticità che potrebbero coinvolgere la procedura.

Di conseguenza, la Sezione ha esaltato il fatto che la delibera contestata è assolutamente priva di carattere precettivo. Da ciò i magistrati hanno dedotto che l’atto dell’ANAC non deve essere considerato come una manifestazione di volontà in grado di incidere sulla sfera giuridica del destinatario. Al contrario, la deliberazione in esame va intesa come un supporto giuridico finalizzato a fornire alla stazione appaltante tutti quei mezzi necessari per esercitare, eventualmente, il potere di autotutela.

In conclusione, il tribunale amministrativo regionale ha stabilito che l’Organismo in argomento non ha il potere di sostituirsi od imporsi alle stazioni appaltanti nelle decisioni di loro competenza, che sono espressione, come rammentato, di autonomia contrattuale.

Infatti, proprio in relazione a tali scelte, l’intervento di vigilanza dell’Istituzione può manifestarsi nell’emissione di pareri finalizzati esclusivamente, come detto, alla funzione di supporto e di consiglio a favore della stessa parte controllata[1].

Avv. Giuseppe Pinelli.

Avv. Marco Natoli.


[1] Cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, 2 ottobre 2019 n. 11492.

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