IL PRINCIPIO DEL RISULTATO NON CONTEMPLA SOLTANTO RAPIDITÀ ED ECONOMICITÀ MA ANCHE QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE.
Il conseguimento dell’interesse pubblico da parte dell’amministrazione è il raggiungimento del risultato, cosi come definito dall’articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209)
La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 5217, del 16 giugno 2025, si sofferma proprio sulla portata del suddetto risultato, quale criterio guida dell’attività contrattuale pubblica.
I giudici peraltro precisano che la finalità del principio in argomento non può mai prevalere sulla legalità sostanziale della procedura né fungere da correttivo dei requisiti tecnici previsti nella lex specialis.
Nella fattispecie in esame il Collegio mette in risalto proprio il fatto che il minor prezzo e la funzionalità apparente di un prodotto non prevale sulla mancanza di una certificazione tecnica formalmente richiesta. Tutto questo, proprio in quanto il risultato perseguito dall’Amministrazione deve essere pienamente conforme alla legge di gara. Inoltre, tale requisito non può essere invocato per legittimare deroghe soggettive ai criteri imposti a presidio della qualità e della sicurezza della prestazione.
Il Consiglio di Stato, esaminando la delicata tematica della sicurezza dei dispositivi medici, ha precisato che il sopra indicato principio del risultato non può condurre a ritenere ammissibile un’offerta priva di un requisito tecnico minimo previsto dalla richiamata lex specialis.
L’articolo 1 del suddetto d.lgs. n. 36/2023 definisce il medesimo principio del risultato come guida dell’azione contrattuale volta a garantire: il miglior rapporto qualità/prezzo, l’effettività dell’azione amministrativa e la rapidità delle procedure.
Tuttavia, sempre a detta della Sezione, tale criterio non contrasta in alcun modo con la legalità della procedura, ma ne costituisce espressione sostanziale. Il risultato deve, pertanto, essere conseguito dalla p.a. non solo con rapidità o economicità, ma, anche e soprattutto, con la necessaria conformità dell’offerta alla domanda pubblica, disciplinata nella legge di gara.
Di conseguenza- continuano i magistrati- l’interesse pubblico alla qualità del servizio è immanente alla legge di gara e lo stesso deve trovare attuazione nella procedura, non nella discrezionalità dell’interprete. Pertanto, la verifica del possesso dei requisiti tecnici minimi deve avvenire sul prodotto effettivamente offerto; ciò si realizza attraverso certificazioni prodotte in sede di gara, e non può basarsi su inferenze costruttive, equivalenze presunte o ragionamenti a posteriori.
La sentenza ha anche chiarito che, in presenza di una carenza tecnica sostanziale, non può trovare applicazione alcuna attenuazione in nome dell’efficienza. Né il minor prezzo né l’apparente funzionalità possono giustificare la violazione di regole tecniche prescritte a tutela dell’interesse pubblico. In questo senso, al Sezione si richiama a propri interventi[1] secondo cui “la migliore offerta è quella che presenta le migliori condizioni economiche ma solo a parità di requisiti qualitativi richiesti”.
Pertanto, il risultato non coincide con l’efficienza formale dell’aggiudicazione, ma lo stesso contempla la legittimità sostanziale dell’intera sequenza procedimentale.
In proseguo, il Supremo Organo di giustizia amministrativa rammenta come il principio in argomento non deve essere inteso in chiave utilitaristica. In particolare, tale criterio deve garantire il totale rispetto del suddetto principio di legalità e della realizzazione del richiamato interesse. Nello specifico i giudici puntualizzano che il requisito tecnico minimo, specie se incidente sulla tematica della sicurezza sanitaria, non può essere derogato, né interpretato in modo riduttivo o funzionalistico.
La qualità della prestazione e la certezza della conformità all’oggetto della procedura sono elementi costitutivi del risultato, non suoi antagonisti. In tale prospettiva, la pronuncia si inserisce nella giurisprudenza più avveduta, che riconosce nella legalità, nella trasparenza e nella coerenza tra domanda pubblica e offerta tecnica i cardini della funzione amministrativa.
In conclusione, i giudici precisano che:
- l’importanza del risultato nella disciplina dell’attività dell’amministrazione non va riguardata ponendo tale valore in chiave antagonista rispetto al citato principio di legalità, rispetto al quale il medesimo potrebbe realizzare una potenziale frizione;
- il risultato avuto di mira dalla legge in questo caso non è “l’effettivo e tempestivo” svolgimento del servizio (a qualsiasi condizione);
- il significato attribuito alla nozione del criterio in argomento non ha riguardo unicamente alla rapidità e alla economicità, ma anche alla qualità della prestazione. Quindi, la “migliore offerta” è quella che presenta le migliori condizioni economiche ma solo a parità di requisiti qualitativi richiesti.
Avv. Giuseppe Pinelli.
Avv. Marco Natoli.
[1] Cfr. Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 11322 del 29 dicembre 2023.