LA FUNZIONE E LA SINDACABILITÀ DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF): NON È CONSENTITA LA SUA MODIFICA RADICALE.

Il Piano economico finanziario (PEF) rappresenta una valutazione tecnica dell’operatore economico che non può essere approvata dalla stazione appaltante soltanto in presenza di evidenti difetti. In particolare, nel caso in cui lo stesso PEF sia palesemente irragionevole o viziato da manifesta erroneità.
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