ABUSIVA CONCESSIONE DEL CREDITO E GARANZIA “MCC”

Con il recente decreto reso dal Tribunale Ordinario di Napoli (Rep. 381/2024 del 27 dicembre 2024, G.R. Marco Pugliese) viene affermato il principio secondo il quale l’Istituto di credito non può insinuarsi nel passivo della liquidazione giudiziale del cliente-debitore quando, pur conoscendo lo stato di insolvenza del cliente, conceda a quest’ultimo il finanziamento senza reali prospettive di restituzione della somma erogata.

La Banca, inoltre, potrebbe essere tenuta a risarcire i danni eventualmente occorsi in danno della compagine societaria nonché del suo ceto creditorio, in virtù dell’operazione potenzialmente abusiva di erogazione del credito.

La vicenda

Un Istituto di credito concedeva un finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI (cd. “garanzia MCC”) a un’impresa che si trovava in difficoltà economico-finanziarie già al momento della richiesta di concessione di detta somma.

In virtù dello stato di decozione dell’impresa mutuataria, veniva dichiarata aperta la liquidazione giudiziale; l’Istituto di credito, dunque, provvedeva a depositare l’istanza di insinuazione al passivo per il credito residuo.

La domanda, dapprima non accolta dal Giudice Delegato, veniva altresì rigettata dal Tribunale competente dell’opposizione, in virtù della abusiva concessione del finanziamento in favore dell’impresa mutuataria, il quale veniva erogato senza reali prospettive di restituzione delle somme, con conseguente violazione dell’obbligo di verifica del merito creditizio.

Più nel dettaglio:

  1. l’Istituto di credito avrebbe dovuto valutare diligentemente la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria della società decotta prima di erogare il mutuo, il quale era destinato a ripianare la pregressa esposizione debitoria e non a sostenere la ripresa del cliente, aggravando così la posizione dei creditori;
  2. l’operazione, oltre a presentare plurimi profili di nullità (per illiceità della causa, anche per contrasto con l’art. 316-ter c.p., rubricato “Indebita percezione di erogazioni pubbliche”), concretizza un illecito ai danni della compagine societaria dell’impresa mutuataria nonché del suo ceto creditorio, con conseguente possibile diritto al risarcimento dei danni, se effettivamente causati;
  3. l’imprudente condotta negoziale della Banca avrebbe aggravato il dissesto dell’impresa mutuataria. Di fatti, la curatela vanterebbe un contro-credito verso la Banca insinuante, ostativo all’ammissione al passivo, in virtù del peggioramento della situazione debitoria successiva all’erogazione del mutuo.

Conclusioni

La sentenza pone l’accento sulla diligenza richiesta alla Banca erogatrice del mutuo, la quale, onde evitare concessioni abusive del credito nonché il risarcimento dei danni eventualmente patiti da terzi, deve valutare in maniera completa, esaustiva ed organica la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria del cliente/richiedente il finanziamento.

Il provvedimento, inoltre, enfatizza indirettamente l’abuso della garanzia pubblica che potrebbe derivare dalla condotta assunta dagli Istituti di credito, i quali, consapevoli della garanzia statale sottesa all’operazione di finanziamento, potrebbero erogare mutui a clienti non meritevoli dal punto di vista economico-finanziario.

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