artt 105 e 106 DDL Bilancio 2025 – breve commento Avv. Giuseppe Pinelli
La proposta in esame presenta un onere del tutto inusuale e gravoso per coloro che desiderano avviare un procedimento legale volto al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza. Questo onere si traduce in un costo che non ha pari nel sistema del contributo unificato per le azioni giudiziarie, creando una barriera economica che potrebbe dissuadere molti potenziali ricorrenti. In effetti, non esiste in nessun altro contesto giuridico una norma simile che stabilisca un collegamento tra il valore del contributo unificato (o altre imposte legate al processo) e il numero di ricorrenti coinvolti.
In passato, quando sono state avanzate proposte di questo tipo, i giudici hanno sempre fondato la loro analisi sull’applicazione di principi giuridici che ora vengono messi in discussione dalla proposta attuale. L’articolo 105 del disegno di legge introduce un meccanismo di tipo “tagliola”, il quale prevede che il mancato pagamento del contributo unificato possa condurre a un’ingiusta negazione dell’accesso alla giustizia per coloro che non sono in grado di sostenere tale spesa.
Inoltre, l’articolo 106, specificamente dedicato alle questioni di cittadinanza, si distingue come l’unico caso nel panorama giuridico nazionale in cui viene imposto un pagamento individuale per ciascun richiedente, piuttosto che un pagamento aggregato per l’azione legale intrapresa. Questo approccio non solo risulta sproporzionato, ma non trova alcuna giustificazione né corrispondenza rispetto all’obiettivo del tributo, che dovrebbe essere quello di contribuire al finanziamento dei servizi di amministrazione della giustizia.
Va sottolineato che, anche in situazioni in cui vi è una pluralità di parti coinvolte in un giudizio di cittadinanza, non si registra un incremento significativo del carico di lavoro per il giudice, il quale è in grado di gestire le istanze con relativa facilità, senza necessità di un aggravio economico per i ricorrenti. In conclusione, la proposta appare non solo ingiusta, ma anche inadeguata rispetto alle reali esigenze di accesso alla giustizia in materia di cittadinanza italiana per discendenza.
in ultimo si evidenzia come la proposta creerebbe una situazione di evidente illegittima disparità di trattamento tra le richieste di cittadinanza per discendenza c.d. “contra filam”, che comunque possono essere istruite in via amministrativa, e le c.d. “via materna” che possono solo essere proposte in via giudiziale e, quindi, sottostando obbligatoriamente al nuovo ed abnorme regime di calcolo del contributo unificato.
Avv. Giuseppe Pinelli