Sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, 28 maggio 2021, n. 4102: in materia di risarcimento dei danni negli appalti pubblici

Si segnala la recente e rilevante pronuncia della seconda sezione del Consiglio di Stato la quale ha stabilito che, nel settore degli appalti pubblici, l’operatore economico, per ottenere il risarcimento del danno, non deve dimostrare la colpa dell’amministrazione.

In sintesi il Collegio ha affermato che, in materia di risarcimento da mancato affidamento di gare pubbliche di appalto e concessioni, non è necessario provare la colpa dell’amministrazione aggiudicatrice, poiché il rimedio risarcitorio risponde al principio di effettività della tutela previsto dalla normativa comunitaria.

Inoltre le garanzie di trasparenza e di non discriminazione operanti in materia di aggiudicazione dei appalti pubblici fanno sì che una qualsiasi violazione degli obblighi di matrice sovranazionale consente all’impresa pregiudicata di ottenere un risarcimento dei danni; questo a prescindere da un accertamento in ordine alla colpevolezza dell’ente aggiudicatore e, dunque, della imputabilità soggettiva della lamentata violazione.

La sentenza ha inoltre evidenziato che, nel caso sottoposto all’attenzione  dei giudici, sussisteva anche l’elemento soggettivo della responsabilità, avendo l’Amministrazione “colpevolmente” non applicato le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

La disamina, da parte del supremo Consesso, si è soffermata ancora sull’elemento psicologico della colpa della p.a..Tale elemento viene individuato nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ossia in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili.

Di conseguenza la responsabilità viene esclusa sotto il profilo soggettivo quando l’indagine conduca al riconoscimento dell’errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l’incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto.

Nello specifico i giudici, nel richiamare la giurisprudenza comunitaria ed i propri precedenti   interventi, hanno messo in risalto il fatto che il privato, entrando in contatto qualificato con la pubblica amministrazione, debba essere “effettivamente” tutelato in caso di comportamento negligente di quest’ultima. Quindi tale tutela viene garantita senza che lo stesso privato debba necessariamente dimostrare la colpa del soggetto pubblico nell’aver concretamente generato il danno.

A tal proposito il Collegio ha puntualizzato che, venendo meno le garanzie di trasparenza e di non discriminazione, l’impresa stessa possa ottenere un risarcimento dei danni, generati dal comportamento tenuto dalla p.a., senza che lo stesso operatore economico debba rilevare la ricordata colpevolezza del soggetto pubblico.

Pertanto la Sezione, dopo aver accertato la primaria colpevolezza “oggettiva” dell’ente aggiudicatore, ha evidenziato come la medesima struttura pubblica coinvolta, come sopra ricordato, avesse “colpevolmente” disapplicato le disposizioni dell’allora vigente d.lgs. 163/2006.

A tal proposito il supremo Consesso ha ricordato come l’elemento psicologico della colpa della p.a. debba essere individuato nella violazione di specifici canoni consistenti nell’imparzialità, nella correttezza e nella buona amministrazione.

In particolare tali colpevoli comportamenti si manifestano nella negligenza, nelle omissioni e negli errori interpretativi di norme non scusabili; ciò in considerazione del fatto che il suindicato operatore economico, in virtù del richiamato contatto qualificato avvenutocon l’ente aggiudicatore, ponga estrema fiducia nel corretto comportamento della parte pubblica.

In conclusione la sussistenza, nella fattispecie in esame, di entrambe le responsabilità, oggettiva e soggettiva, a carico della stazione appaltante, porta necessariamente alla censura di quanto compiuto dall’ente pubblico.

Si rammenta inoltre che il Consiglio di Stato ha ricordato come un’esenzione della responsabilità del suddetto ente potrebbe essere dichiarata solo in presenza di uno specifico errore scusabile in cui sia incorso lo stesso apparato pubblico.

Tale errore, come è noto, viene determinato dalla presenza di contrasti giudiziari, per l’incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto.

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