PSC vince ancora per i medici specializzandi. L’Università di Pavia condannata per l’inadeguata remunerazione della specializzazione medica nel periodo 94-2006
L’Università di Pavia condannata per l’inadeguata remunerazione della specializzazione medica nel periodo 94-2006. Le azioni che hanno coinvolto gli ex specializzandi che avevano seguito i corsi a Pavia e Milano sono state patrocinate dagli Avvocati Giuseppe Pinelli e Francesco Caronia unitamente all’Avvocato Santi Delia. La Corte d’appello di Milano aveva condannato gli Atenei a pagare agli specializzandi a rideterminare le borse di studio, sulla base del parametro dell’incremento di trattamento economico previsto dal CCNL dei medici del Servizio Sanitario Nazionale oltre gli interessi frattanto maturati.
Nonostante la sentenza avesse riconosciuto tale diritto gli Atenei avevano sostenuto di non dover pagare alcunchè. Secondo le Università, difatti, la condanna generica pronunciata in via definitiva dalla Corte d’appello di Milano non sarebbe “azionabile”, in quanto ciò implicherebbe la determinazione del quantum di un importo che potrebbe determinarsi non in via pretoria ma solo sulla base di provvedimenti di natura normativa allo stato insussistenti.
Il Tribunale, accogliendo le difese dei legali Delia, Caronia e Pinelli, ha ritenuto che la tesi dell’Ateneo “si pone in radicale contrasto con l’effettività della tutela giurisdizionale che va accordata ai ricorrenti a partire, tra l’altro, dall’art. 24 Cost.; tale tesi, del resto, se portata ad estreme conseguenze, finirebbe per predicare una pronuncia di non liquet notoriamente estranea al nostro sistema ordinamentale”.
La vicenda degli ex specializzandi risale alle direttive europee 75/362 e 82/76/CEE che imponevano agli Stati membri di corrispondere il giusto compenso ai camici bianchi per gli anni di specializzazione in medicina, laddove in Italia, nonostante tale obbligo comunitario, fino al 2006, non è stato riconosciuto il corretto trattamento economico.
La sentenza del Tribunale, ricopre un ruolo molto importante nel quadro giurisprudenziale nazionale, in quanto, anche a seguito dell’ancora ondivago orientamento giurisprudenziale sul tema, sgombra il campo dal tentativo delle Amministrazioni di negare il pagamento dovuto anche a fronte di sentenze ormai passate in giudicato rifacendosi alle sopravvenute pronunce negative della Cassazione sul tema dei rimborsi per tale categoria di specializzandi.