SERVIZI DI INVESTIMENTO E DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DELL’AZIONE RISARCITORIA
Il Tribunale Ordinario di Bari, Sez. IV, mediante la sentenza n. 140 del 17 gennaio 2025, ha sancito che il termine di prescrizione (quinquennale o decennale) in materia di diritto al risarcimento del danno (a titolo di responsabilità contrattuale o extra-contrattuale) decorre dalla data di conoscenza, da parte del danneggiato, della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno.
La vicenda
In sintesi, l’investitore adiva il Tribunale di primo grado onde vedere accolte le domande di nullità dei contratti quadro di intermediazione finanziaria aventi ad oggetto i servizi di negoziazione, ricezione, trasmissione di ordini su strumenti finanziari e di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari, nonché di risarcimento dei danni occorsi, in virtù della violazione dell’art. 23 T.U.F.
L’Istituto bancario convenuto contestava la ricostruzione attorea, alla luce della compatibilità degli acquisti effettuati con le risultanze derivanti dalla cd. “profilatura” degli investitori, sostenendo altresì la completezza delle informazioni (anche ex post) rese all’investitore, il quale avrebbe dichiarato di aver preso visione e di aver analizzato i fattori di rischio indicati nei prospetti informativi e nelle schede di prodotto. La convenuta eccepiva, altresì, la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e di risarcimento del danno asseritamente patito.
Il Tribunale Ordinario di Bari, a seguito dell’esaurimento dell’istruzione documentale e tentato il bonario componimento della lite, accoglieva la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale formulata dall’attore.
Più nello specifico, pur ritenendo adempiuti i doveri informativi gravanti sull’Istituto bancario, gli investimenti azionari e obbligazionari erano incompatibili con gli obiettivi di rischio dichiarati dall’attore, con conseguente inadempimento contrattuale imputabile alla Banca. Ancora:
- deve essere disattesa l’eccezione di prescrizione quinquennale, non applicabile alla responsabilità contrattuale, per la quale opera il termine decennale di prescrizione;
- il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il danneggiato/creditore ha avuto o avrebbe dovuto conoscere l’ingiustizia del danno, a nulla rilevando il titolo di responsabilità (contrattuale o extracontrattuale);
- l’eccezione di prescrizione deve fondarsi su fatti allegati dalla parte e il debitore ha l’onere di provare e di allegare il fatto che determina la decorrenza del termine prescrizionale.
Conclusioni
Il decisum del Tribunale Ordinario di Bari, il quale fissa il dies a quo del diritto risarcitorio del cliente nel momento della conoscibilità del fatto di danno, aderisce ad un’impostazione più “vicina” all’investitore finale, sotto l’egida del principio dell’“effettività della tutela”, ponendosi all’opposto rispetto ad un’impostazione rigida (e non minoritaria) in termini di applicazione dell’art. 2935 c.c., secondo la quale, per una maggiore certezza del diritto, il dies a quo debba necessariamente coincidere con la data di compimento delle operazioni di investimento, evitando che l’individuazione del termine inziale sia lasciato all’arbitrio dell’investitore.