GARANZIA “MCC” E COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI
Il Tribunale di Modena, con ordinanza datata 8 marzo 2025 resa nell’ambito di una procedura di composizione negoziata della crisi, ha avuto modo di affrontare la tematica concernente la richiesta di concessione della misura cautelare finalizzata ad inibire l’escussione della garanzia “pubblica” di Mediocredito Centrale (“MCC”), posta a garanzia del finanziamento erogato, così da consentire l’agevolazione delle trattative e, di conseguenza, il ritorno al cd. going concern dell’impresa in crisi.
La vicenda
Sinotticamente, l’impresa in stato di difficoltà economico-finanziaria, durante la procedura di composizione negoziata della crisi, chiedeva al Tribunale adito di vietare l’esercizio della facoltà di escutere la garanzia – da parte di MCC – che assisteva il finanziamento erogato dalla Banca, o, in alternativa o in aggiunta, il divieto per MCC di procedere al pagamento dell’importo garantito in favore dell’Istituto di credito erogante.
Il Tribunale, premessa la natura cautelare e non protettiva della tutela richiesta, ritiene che l’inibitoria in commento:
- possa facilitare le trattative col finanziatore garantito, senza dover attivare la più “onerosa” transazione con il gestore del Fondo, disciplinata dalle Disposizioni Operative di detto Fondo;
- possa consentire un esame più completo del carattere (non) abusivo della concessione del credito, senza il possibile incomodo dell’escussione;
- possa evitare la maturazione di poste di debito “privilegiate” nella pendenza delle trattative.
Conclusioni
L’ordinanza pone l’accento sul risanamento della situazione economico-finanziaria dell’impresa in crisi, arrivando ad inibire l’escussione della garanzia da parte dell’Istituto erogatore del credito, la quale potrebbe rivelarsi potenzialmente esiziale rispetto al buon esito delle trattative. Il provvedimento, inoltre, sottolinea l’importanza di detta inibitoria, la quale garantirebbe un’analisi maggiormente dettagliata sul carattere non abusivo della concessione del credito.