SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 14.12.2021 N. 8331, IN MATERIA DI CONSORZI STABILI
Si richiama l’attenzione sulla recente sentenza del Consiglio di Stato, rilevante alla luce della prossima riforma dei contratti pubblici, in esame al Senato (A.S.2330)
- Premessa
Nel diritto amministrativo i numerosi istituti vengono spesso influenzati da norme comunitarie e da disposizioni previste dal codice civile.
Anche il settore degli appalti non sfugge a tale situazione che si può notare, peraltro, nella materia dei contratti pubblici.
La figura del consorzio stabile, prevista dall’articolo 45 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, rappresenta quel caratteristico operatore economico che, nel modus agendi, raccoglie al proprio interno tutti gli aspetti sopra evidenziati.
Elemento qualificante del richiamato istituto è la “comune struttura d’impresa”, espressamente disciplinata nel sopra indicato articolo 45.
- La pronuncia 8331/2021
La sentenza in argomento ha il merito di individuare in modo esauriente gli elementi che caratterizzano l’operatore economico. Infatti i giudici affermano, tra l’altro, che il consorzio stabile si può giovare dei requisiti e delle funzioni delle imprese consorziate, senza, peraltro, dover ricorrere alla procedura, spesso complessa, dell’avvalimento, di cui all’articolo 89 del richiamato d.lgs. 50/2016.
Pertanto l’istituto de quo è un soggetto giuridico autonomo che, staccato dai vincoli sostanziali e procedurali concernenti il suddetto avvalimento, rappresenta una figura agile e snella. Infatti il consorzio stabile, in caso di difficoltà, può senza dubbio supplire alle carenze di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate tramite il ricorso al criterio, come è noto, del “cumulo alla rinfusa”.
A tal proposito si evidenzia come la Sezione compia un ulteriore importante passo. Infatti i giudici, proprio al fine di superare i dubbi in merito alla natura giuridica dei consorzi stabili, richiamano l’applicazione dei principi civilistici.
In particolare solo una rigorosa interpretazione degli atti negoziali, dell’atto istitutivo e dell’eventuale regolamento che disciplina il funzionamento della figura in argomento consente allo stesso giudice di indicare il regime giuridico che contraddistingue il consorzio stabile.
“Dall’esame degli atti negoziali– precisa, a tal proposito, il supremo Consesso- può evincersi, infatti, se le imprese abbiano voluto istituire un consorzio stabile, inteso come soggetto collettivo con causa mutualistica, e come abbiano realizzato la “comune struttura di impresa”, se dotando il consorzio di una azienda sua propria ovvero consentendogli di attingere alle (aziende) delle singole consorziate; se ciò è avvenuto, il consorzio esiste ed ha la natura di consorzio stabile, ciò di cui potrà dubitarsi è solamente della sua operatività e, ai fini che qui interessano, dell’idoneità a rendersi aggiudicatario dell’appalto, ma non certo a partecipare in tale forma alla procedura di gara”.
- Considerazioni conclusive
Il Consiglio di Stato adotta, pertanto, a favore dell’organismo in esame, una ricostruzione prettamente sostanzialistica[1], cosi come disciplinata dal richiamato art.45, comma 2, lett. c) del codice degli appalti, che sia in grado, di conseguenza, di superare rigidi approcci formalistici come, ad es., l’assenza di indicazioni sulla natura dell’istituto nell’atto costituivo dello stesso o di formali manifestazioni di volontà delle imprese associate finalizzate alla costituzione del medesimo consorzio stabile.
Avv. Marco Natoli*
*consulente Pinelli Schifani & Caronia – Studi Legali