PRECARI DELLA PA: COME OTTENERE RISARCIMENTO E STABILIZZAZIONE

Precari del pubblico impiego: stabilizzazione, risarcimento del danno, differenze retributive ed anzianità di servizio.  Ecco le tutele azionabili

Meglio precari che disoccupati; questo è poco, ma sicuro. Tuttavia, anche la vita da precario non è semplice, poiché non può essere affrontata con progettualità, non si possono fare programmi per il futuro, si vive perennemente in uno stato di incertezza accompagnata dalla paura che un domani non si riuscirà ad arrivare a fine mese. Ci riferiamo alla vera e propria “piaga sociale” del ricorso abusivo dei contratti a termine nella Pubblica Amministrazione, che condanna migliaia di lavoratori ad una vita di eterno precariato.

Chi pensa che pubblico impiego sia sinonimo di stabilità, si sbaglia di grosso. Lo sanno bene gli insegnanti, gli Ata, i medici e tutti i lavoratori che vengono assunti nelle pubbliche amministrazioni con contratti di lavoro a tempo determinato.

Sul punto, forse non tutti sanno che il contratto di lavoro a tempo determinato nasce dalla volontà del legislatore di sopperire ad esigenze produttive ed organizzative temporanee e costituisce un’eccezione alla regola (che è quella – per l’appunto – dell’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato). Per questo motivo, la stipula di contratti a termine deve essere soggetta a dei limiti, superati i quali si determina un abuso che, in quanto tale, deve essere sanzionato. Più precisamente, la Pubblica Amministrazione non può ricorrere al rinnovo dei contratti a tempo determinato per oltre 36 mesi (anche non continuativi). Al contrario si creerebbe per il dipendente una illegittima situazione di precariato vietata non solo dalla legge italiana, ma anche da quella dell’Unione Europea [1].  Dunque, se sei un dipendente pubblico precario da oltre 36 mesi e vuoi sapere quali tutele ti spettano, le informazioni contenute in questo articolo ti torneranno di certo utilissime.

Precari della pubblica amministrazione e risarcimento del danno

Il pubblico dipendente cui sia stato rinnovato per oltre 36 mesi il contratto a tempo determinato ha diritto al risarcimento del danno. Danno che deriva dalla circostanza che in questi casi il lavoratore, vincolato dalle continue proroghe,  resta “prigioniero” del suo stesso contratto a termine, finendo con l’essere “condannato” a vivere una situazione di eterna precarietà, alla quale non sarebbe assoggettato laddove, ad esempio, alla normale conclusione del rapporto di lavoro potrebbe cercare impiego altrove.

Sul punto, la Corte di Cassazione [2] ha stabilito che il dipendente pubblico, vittima di un’abusiva reiterazione di contratti a termine per oltre 36 mesi, ha diritto ad un risarcimento del danno da quantificarsi tra le 2,5 e le 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto [3]. Questo rimedio forfettario, tuttavia, potrebbe rivelarsi del tutto insufficiente, in quanto sproporzionato a fronte dei danni effettivamente subiti dal personale precario. Tant’è che al riguardo è di recente intervenuta la Corte Europea (ma di questo, parleremo a breve).

Precari e diritto alla stabilizzazione

Come detto, chi ha subito ingiustamente una situazione di precariato ha tutto il diritto di chiedere e di ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell’illegittima precarizzazione del proprio rapporto di lavoro e del ricorso dell’abusiva reiterazione dei contratti a termine. Non spetterebbe, invece, al precario statale la cosiddetta stabilizzazione, il diritto – cioè – ad ottenere la conversione del proprio contratto di lavoro da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato. Secondo questa tesi, infatti, la legge italiana [4] vieterebbe ai giudici di operare la conversione. Se non ci fosse detto divieto – sostengono i fautori di questo orientamento – sarebbe minato un importante principio costituzionale, che impone alle pubbliche amministrazioni di assumere personale solo a seguito di procedure concorsuali [5]. In altri termini,chi sostiene questa tesi ritiene che se fosse possibile trasformare il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato,sarebbe facileper la Pubblica Amministrazione eludere l’obbligo di predisporre un bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego.

Sul punto però, come vedremo a breve, è appena intervenuta la Corte Europea con importantissime novità.

Precari e risarcimento del danno: cosa ne pensa la Corte Europea

Quella del precariato è una tematica ed una problematica prettamente italiana. Molte volte, infatti, la Corte Europea ha “bacchettato” il legislatore italiano affinché predisponesse una tutela «più energica» nei confronti dei lavoratori precari. Ebbene,  secondo i giudici europei il precario della Pa, vittima di un abuso di contratti a termine, deve essere necessariamente risarcito e il dirigente pubblico responsabile dell’illegittima precarizzazione dovrà essere sanzionato. Ciò è quanto ha affermato la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con una recentissima sentenza (del 07.03.2018) [6].

Precari della PA: ultime novità della Corte Europea

Come anticipato, la Corte Europea è recentemente tornata sul tema, sciogliendo anche i nodi relativi alla stabilizzazione dei precari.

La Corte di Giustizia Europea, con sentenza emessa in data 8 maggio 2019 , ha ribadito che il danno susseguente all’utilizzo abusivo del contratto a termine da parte di una pubblica amministrazione (e cioè oltre i limiti massimi previsti dalla normativa nazionale) deve essere risarcito. Detto danno, ha chiarito la Corte, può essere ristorato in due modi alternativi:

  • con la conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato: la cosiddetta stabilizzazione o immissione in ruolo).
  • con la corresponsione di una indennitàa titolo, per l’appunto, risarcitorio.

In entrambi i casi spetterà al lavoratore il riconoscimento, ai fini del calcolo della retribuzione, dell’anzianità maturata in forza della successione dei contratti a termine.

Dunque, chi ha subito per mesi o addirittura per anni l’illegittima precarizzazione della propria condizione lavorativa, dovrebbe senz’altro ricorrere al giudice del lavoro per valere gli strumenti di tutela  innanzi descritti.

Se siete interessati, scrivete un’email a:

giuseppe.pinelli@pinellischifani.com

[1] Ci si riferisce, in particolare alla Direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999, alla quale l’Italia ha dato attuazione con il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e susseguenti modifiche (sino a giungere al D.lgs. n. 81 del 2015).

[2] Cass. SS. UU. sentenza n. 5072 del 15.03.2016 (Conforme, ex multibus, Cass. sentenza n. 14633 del 18.07.2016).

[3] Si tratta dell’indennità  di cui all’art. 32 comma 5 della l. n. 183/2010. (Collegato Lavoro), così come sostituito dall’art. 28, comma 2, Dlgs. n. 81/2015.

[4] Art. 36 comma 5 d.lgs. n. 165/2001.

[5] Art. 97, 4 comma, Cost.: «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge».

[6] Corte Ue, sent. del 07.03.2018 nella causa C-494/16, in cui si affronta una controversia tra una cittadina italiana ed il suo datore di lavoro, cioè l’amministrazione pubblica del Comune di Valderice, con riferimento al suo rapporto di lavoro svoltosi con plurimi contratti a tempo determinato successivi.

[7] a definizione della causa C-494/17.

Leave a Comment